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10.2004.93

omesso di versale l'importo mensile di fr. 700.-- per il figlio

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 24.02.2005, PRPEN

Titolo:

omesso di versale l'importo mensile di fr. 700.-- per il figlio

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

Incarto n.

10.2004.93/CEG

DA

Bellinzona febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, ad __________, nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati per un importo di almeno fr. 21'799.80;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

detenuto dal 6 al 19 novembre 2002;

perseguito con decreto d’accusa del 23.02.2004 no. DA 658/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 marzo 2004;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2004 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

presente, , il signor __________, oltre che, quale interprete dal tedesco, non conoscendo l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, 1945, da __________, in __________, interprete diplomata;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentita la parte civile, la quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha ribadito le pretese di risarcimento già in esso riconosciute;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per avere, ad __________, nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati per un importo di almeno fr. 21'799.80?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cifra 4, 80, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 4. e 5.; negativamente ai quesiti posti sub 2. e 3.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti ad __________ nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 658/2004 del 23.02.2004;

condanna ACCU 1 ,

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2. al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80 (ventunmilasettecentonovantanove&ottanta) a titolo di risarcimento;

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per complessivi fr. 400.— (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 217 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.