10.2005.110
per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.110
Data decisione, Autorità: 05.04.2005, PRPEN
Titolo:
per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto n.
10.2005.110/bep
DA
Bellinzona aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 di autoveicoli
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.73 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.12 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’uscire dall’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un paletto posto sull’isola spartitraffico. A seguito dell’urto, il paletto veniva proiettato contro la vettura Opel targata TI __________ condotta da __________ che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a __________;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 600/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 400.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.04.2004.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005, limitatamente al dispositivo n. 3;
indetto il dibattimento 5 aprile 2005, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con scritto14 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusato impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004.
2. Sulle spese dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia
“la condanna di __________
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- [...].
…
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-“
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 21 febbraio 2005.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
osserva che al condannato è stato assegnato il termine di tre mesi per il pagamento della multa con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinuncia a prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia del DA
fr. 200.00 spese giudiziarie del DA
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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