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10.2005.145

Colpire il corpo della moglie con un pugno, offenderne l'onore e minacciarla con un coltello da cucina

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.145

Data decisione, Autorità: 16.09.2005, PRPEN

Titolo:

Colpire il corpo della moglie con un pugno, offenderne l'onore e minacciarla con un coltello da cucina

INGIURIA LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 2 CPS art. 177 CPS art. 180 cpv. 2 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.145

DA

Bellinzona settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici (ripetute)

per avere,

ripetutamente intenzionalmente cagionato un danno al corpo della moglie e meglio

nel corso d'inizio __________, in imprecisata località, colpendola con un pugno al braccio destro cagionatole un'ematoma, riscontrato ancora in data __________ come da certificato medico agli atti di data __________ dell'Ospedale __________

in data __________,

a __________,

prendendola per i capelli, colpendola ripetutamente al capo con dei pugni, a causa dei quali cadeva a terra, sedendosi quindi successivamente sopra di lei, tenendola sempre per i capelli, sbattendole la testa contro il pavimento nonché ferendola con un coltello tipo svizzero al petto, cagionatole le lesioni di cui al certificato medico redatto dall'Ospedale __________ di data __________ nonché una labirintite post - traumatica come attestato dall'Ospedale __________ in data __________;

2. ingiuria

per avere,

in data __________,

a __________

tacciando CIVI 1 di "puttana troia" offeso il di lei onore;

3. minaccia

per avere,

in data __________,

a __________,

usando grave minaccia incusso timore a e meglio

rincorrendola impugnando un coltello da cucina;

reati previsti dagli artt. 123 cifra 2 cpv. 1 e 3, 177, 180 cpv. 2 CP ;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 14 marzo 2005 n. 983/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

4. E' ordinato, previa crescita in giudicato del decreto d'accusa, il dissequestro di 1 coltello da cucina con lama liscia a punta, impugnatura in plastica nero, 1 coltello multilama con impugnatura in plastica rossa, nelle mani di CIVI 1;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 settembre 2005, al quale è comparso il difensore DI 1 ed il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 agosto/1° settembre, non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

viene data la parola al Sostituto Procuratore pubblico, la quale pone in evidenza la credibilità della versione della vittima e chiede la conferma del decreto d’accusa;

viene data la parola al difensore, il quale per il reato di ingiuria allega che non vi è querela e neppure menzione nel documento 8 novembre 2004 contenente la dichiarazione giusta gli art. 207 e 207a CPP, non vi sarebbero per questo reato neppure prove; afferma che per il reato di minaccia non si può procedere al giudizio perché l’8 novembre 2004 la moglie ha chiesto la sospensione del procedimento in applicazione dell’art. 66ter CP; sostiene che non ci siano elementi per ritenere l’intenzionalità delle lesioni causate alla moglie e chiede in definitiva la riduzione della pena anche in considerazione della situazione familiare, del perdono della vittima, della riconciliazione dei coniugi e della malattia che affligge l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetute lesioni semplici

1.2. ingiuria

1.3. minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese

3. Se deve essere ordinato, previa crescita in giudicato del giudizio, il dissequestro di 1 coltello da cucina con lama liscia a punta, impugnatura in plastica nero, 1 coltello multilama con impugnatura in plastica rossa, nelle mani di CIVI 1.

visti gli art. 41, 63, 68, 123 cifra 2 cpv. 1 e 3, 177, 180 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici (ripetute), ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 983/2005 del 14 marzo 2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

ordina previa crescita in giudicato del giudizio, il dissequestro di 1 coltello da cucina con lama liscia a punta, impugnatura in plastica nero, 1 coltello multilama con impugnatura in plastica rossa, nelle mani di CIVI 1;

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvnuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 3, Art. 66ter, Art. 177, and Art. 180 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 207 and Art. 207a — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.