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10.2005.168

entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.168

Data decisione, Autorità: 03.05.2005, PRPEN

Titolo:

entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione

RICETTAZIONE VIOLAZIONE DEL BANDO

art. 160 cf. 1 CPS art. 291 CPS

Incarto n.

10.2005.168/pg

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di

1. violazione del bando

per essere entrato in Svizzera, in luogo e data imprecisate, ma almeno all'inizio del mese di febbraio 2005, proveniente dall'Italia dove aveva soggiornato per 2 mesi, soggiornando illegalmente in territorio elvetico, a Locarno e Zurigo fino al momento dell'arresto avvenuto il 18.3.2005, privo di validi documenti di legittimazione (visto) e nonostante l'espulsione per tre anni emessa contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano il 20.3.2003;

2. ricettazione

per avere acquistato da __________, presso l'appartamento di __________ a Locarno all'inizio del mese di marzo 2005, due paia di Jeans a fr. 30.- cadauno sapendo che trattavasi di pantaloni provento di furto perpetrato dal __________ ai danni della boutique __________ di Locarno l'1/2.3.2005;

reati previsti dagli art. 160 cifra 1 e 291 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 11 aprile 2005 n. DA 1412/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto).

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20.03.2003.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 aprile 2005;

indetto il dibattimento 3 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore DI 1, il AINQ 1 e l’interprete;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto di accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e fr. 500.- a titolo di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. violazione del bando

1.2. ricettazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.160 cifra 1 e 291 CP, richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e 68 cifra 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione del bando e ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1412/2005 dell’11 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.