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10.2005.173

opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.173

Data decisione, Autorità: 19.05.2005, PRPEN

Titolo:

opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena

ARRINGA O CONCLUSIONE DELLE PARTI

art. 208 CPPT 1994 art. 210 CPPT 1994 art. 251 cpv. 3 CPPT 1994

Incarto n.

10.2005.173

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di ripetute lesioni semplici (con un oggetto pericoloso), consumate e mancate, appropriazione indebita, minaccia e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;

fatti avvenuti nel corso del 2004 e dal 2 ottobre 2002 all’11 novembre 2004 ad __________;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 1, 138 cifra 1, 180 cpv. 2 CPS e 19a LStup;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 913/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena totalmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale di Bellinzona in data 11 febbraio 2005.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 luglio 2003.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

vista l'opposizione interposta in data 23 marzo 2005 dalla parte civile;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che la parte civile ha giustificato la propria opposizione sostenendo che non era suo “scopo mandare in prigione” l’imputato, ma semplicemente far sì che “si calmasse e si rendesse conto di ciò”;

che da tale scritto si deve desumere che la parte in questione intenda contestare esclusivamente la quantificazione della pena, rispettivamente il tipo;

che, a norma dell’art. 251 CPP, la parte civile si può esprimere esclusivamente in merito alla colpevolezza dell’imputato ed al risarcimento dei danni, ma non può prendere posizione sulla pena in quanto tale;

che lo stesso principio vale pure in merito all’impugnazione del decreto d’accusa;

che l’opposizione è pertanto da considerare irricevibile;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà retrocesso al Sostituto Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208, Art. 210, and Art. 251 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.