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10.2005.184

allievo conducente che circola senza accompagnatore essendo in stato di ubriachezza

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.184

Data decisione, Autorità: 14.07.2005, PRPEN

Titolo:

allievo conducente che circola senza accompagnatore essendo in stato di ubriachezza

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL LICENZA DI CIRCOLAZIONE

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 95 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2005.184

DA

Bellinzona luglio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Ford targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.20 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 3 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, in qualità di allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all’insegnamento;

fatti avvenuti a __________ il 3 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 15 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1363/2005 di data 11 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 luglio 2005, al quale non ha partecipato nessuno, ritenuto che l’accusato è stato autorizzato a non comparire, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Guida senza licenza di condurre,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1363/2005 dell’11 aprile 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15 cpv. 1, 55, 91 cpv. 1 e 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, preso atto che dal tenore dello scritto del 29 giugno 2005, l’imputato dimostra di non aver compreso la gravità delle infrazioni da lui commesse, per cui si giustifica un prolungamento del periodo di prova;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

2. guida senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 15 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1363/2005 dell’11 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 15 and Art. 91 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on December 1, 2005, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.