Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.185

danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.185

Data decisione, Autorità: 19.07.2005, PRPEN

Titolo:

danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.185

DA

Bellinzona luglio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di danneggiamento,

per avere, a Bellinzona in data 1. marzo 2005, colpendolo con un pugno, intenzionalmente distrutto lo specchietto retrovisore destro della vettura Mercedes C180 targata __________ di proprietà di __________ __________ (danno quantificato dalla parte civile in fr. 1'973.65);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1294/2005 di data 7 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile __________ __________, __________, dell'importo di fr. 589.30, a titolo di risarcimento. Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 luglio 2005, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2. al versamento alla parte civile __________ __________ dell’importo di fr. 589.30 a titolo di risarcimento;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.