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10.2005.213

Schiaffeggiare al volto e offendere l'onore

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.213

Data decisione, Autorità: 18.08.2005, PRPEN

Titolo:

Schiaffeggiare al volto e offendere l'onore

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2005.213/CEG

DA

Bellinzona agosto 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;

2. ingiuria,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 18 aprile 2005 n. DA 1524/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 aprile 2005;

indetto il dibattimento 18 agosto 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con scritto 18 luglio 2005 postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. vie di fatto, per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1?

1.2. ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1524/2005 del 18 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.— (cinquecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250..-- (duecentocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 750.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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