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10.2005.218

cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.218

Data decisione, Autorità: 06.10.2005, PRPEN

Titolo:

cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute

LESIONE COLPOSA

LESA 1

Incarto n.

10.2005.218/CEG

Bellinzona ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da DI 1

prevenuta colpevole di lesioni colpose

per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 28 aprile 2005 n. 1635/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 maggio 2005;

indetto il dibattimento 6 ottobre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente, accompagnata dal difensore DI 1, Lugano, mentre il AINQ 1 con lettera 22 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale postula l’assoluzione della propria assistita perché i fatti non possono essersi svolti come indicato nel decreto d’accusa, soffrendo, come da certificato medico del neurologo __________, l’accusata di problemi fisici tali da esserle impossibile compiere atti di forza con le braccia, tantomeno di afferrare al collo una persona e/o spintonarla con vigore. Essa è già stata operata due volte; nemmeno può alzare pesi, addirittura prova diffi-coltà a stringere la mano. Confrontando le due versioni dei fatti (denuncia e interrogatorio) rese dalla denunciante risultano diverse incongruenze: nella prima ha evidentemente esagerato. La dinamica dei fatti sino all’accompagna-mento alla porta (ammesso) non sembra discostarsi da quanto sostenuto dall’accusata a verbale e ancora oggi in aula. La versione dell’accusata è logica e non fa una grinza: accompagnata alla porta dai due (poco credibile vista la sua stazza e forza fisica sia avvenuto il contrario), mal si vede come avrebbe potuto rivoltarsi, gettarsi al collo della LESA 1, più alta di lei, riuscire a stringerglielo (con la sua patologia medica) addirittura per un certo tempo, senza che __________ intervenisse. In verità, aprendo la porta, la LESA 1 è inciampata sull’uscio, ha trascinato con sé, poiché la teneva al braccio, l’accusata, la quale a sua volta ha subito il peso di __________ anch’egli caduto. Quanto dice __________ non è poi credibile. egli è parte interessata quale convivente della denunciante (nemmeno presente oggi) nonché nell’”af-fare” della casa. Non risulta agli atti né l’intervento della Polizia né l’immediato trasporto della LESA 1 al pronto soccorso (avvenuto verso le 18.00 e non al mattino, quando sono successi i fatti). Nemmeno v’è prova del nesso causale fra la caduta (di due persone, l’accusata e, sopra, __________) e la rottura della costola della LESA 1, che peraltro mai ha quantificato le proprie pretese.

Ne deriva in conclusione che l’accusata va prosciolta dall’accusa;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di lesioni colpose per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per quanto accaduto a __________ in data __________;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 1 and Art. 125 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.