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10.2005.252

mancato pagamento dei contributi alimentari per i figli per un importo complessivo di fr. 93'032.--

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.252

Data decisione, Autorità: 31.01.2006, PRPEN

Titolo:

mancato pagamento dei contributi alimentari per i figli per un importo complessivo di fr. 93'032.--

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.252

DA

Bellinzona gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e le possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 maggio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 93'032.--per il periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004;

fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i rappresentanti della parte civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa e ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;

sentito da ultimo l'accusato, il quale, non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione. In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al risarcimento alla parte civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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