Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.261

Circolare in stato di ebrietà e perdere la padronanza del veicolo in fase di sorpasso finendo con l'auto capovolta contro un marciapiede (nessun coinvolgimento di terzi)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.261

Data decisione, Autorità: 16.11.2005, PRPEN

Titolo:

Circolare in stato di ebrietà e perdere la padronanza del veicolo in fase di sorpasso finendo con l'auto capovolta contro un marciapiede (nessun coinvolgimento di terzi)

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2005.261

DA

Bellinzona novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Elena Perazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.13 - max. 1.42 grammi per mille);

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr,

fatti avvenuti a __________;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro il marciapiede posto sulla sua destra, terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti a __________;

perseguito con decreto d’accusa n. 1066/2005 di data 21 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 160.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 novembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28/30 settembre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. circolazione in stato di ebrietà

1.2. infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1066/2005 del 21 marzo 2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 500.-;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 260.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (2004.224),

Sezione dei permessi dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 160.00 spese giudiziarie

fr. 760.00

./. fr. 760.00 dedotta cauzione versata

fr. 0.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26, Art. 27, Art. 31, and Art. 35 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on December 1, 2005, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 2, Art. 3, Art. 7, and Art. 10 — read in the version of October 1, 2005; the act was consolidated again on March 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.