Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.294

Trattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.01.2006, PRPEN

Titolo:

Trattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.

INGIURIA MINACCIA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 177 CPS art. 180 CPS art. 186 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.294

DA

Bellinzona gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di

1. Violazione di domicilio, art. 186 CP,

per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente;

2. Minaccia, art. 180 CP,

per avere incusso timore in CIVI 1, avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo, obbligandolo a retrocedere di qualche passo;

3. Ingiuria, art. 177 CP,

per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”;

fatti avvenuti a __________, in __________, presso lo studio legale CIVI 1, nel pomeriggio __________;

perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2005 n. DA 2095/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

3. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11/14 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento indata 12 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il patrono di parte civile, __________, __________, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 19/20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

data la parola al patrono di parte civile, __________, __________, la quale, dopo aver fornito alcuni chiarimenti sugli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001 prodotta dall’accusato in sede dibattimentale (in particolare del suo § 7), evidenzia la gravità dei gesti commessi dall’imputato all’interno dello studio legale CIVI 1. Quindi, ritenuti adempiuti gli estremi oggettivi e soggettivi di tutte le ipotesi di reato formulate dal Sost. Procuratore pubblico, chiede l’integrale conferma del decreto di accusa, asserendo che la pena della multa assumerebbe in concreto anche una valenza propedeutica ed educativa;

sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale produce un memoriale scritto di 3 pp., in cui mette in luce le incongruenze fra le deposizioni dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria predibattimentale, sottolinea l’infondatezza delle accuse mosse nei suoi riguardi dalla pubblica accusa e si proclama innocente. A suo dire, i fatti sarebbero andati diversamente, a maggior ragione se CIVI 1 si fosse soffermato a discutere con lui il tenore e gli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001;

posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di

1.1. Violazione di domicilio, art. 186 CP,

per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente?

1.2. Minaccia, art. 180 CP,

per avere incusso timore in CIVI 1, avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo, obbligandolo a retrocedere di qualche passo?

1.3. Ingiuria, art. 177 CP,

per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”?

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere comminata?

3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

4. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 18, 48, 49, 63, 68, 177, 180 e 186 CPS; 6 cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1.1, 1.3 e 3 e negativamente al quesito posto no. 1.2;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di minaccia, art. 180 CP;

dichiara ACCU autore colpevole di

1. violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP,

per essersi trattenuto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente;

2. Ingiuria, reato previsto dall’art. 177 CP,

per avere offeso l’onore di CIVI 1, chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”.

E condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Conferma il rinvio della parte civile per ogni sua pretesa al competente foro civile.

Le parti sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 177, Art. 180, and Art. 186 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 252 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.