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10.2005.304

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.304

Data decisione, Autorità: 07.09.2005, PRPEN

Titolo:

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.304

DA

Bellinzona settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

detenuto dal 28 aprile 2005 al 19 maggio 2005

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo da gennaio all’aprile 2005, venduto a __________ e __________ 5 palline di cocaina, a __________ 2 palline di cocaina, a __________, 2 palline di cocaina, a __________, 4 palline di cocaina, a __________ 10 palline di cocaina e a __________ 1 pallina di cocaina;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup (recte: 19 cifra 1 LStup);

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1949/2005 di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

ed inoltre - Ordina il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;

- Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;

- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 settembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio 2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il difensore;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale evidenzia alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;

sentito in replica il Procuratore pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;

sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e domande;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 55 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per i fatti compiuti a Lugano nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il decreto d’accusa;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Ufficio federale dei rifugiati, Berna.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. - 100.00 dedotto importo già incassato

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.