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10.2005.310

facilitare il soggiorno illegale di due stranieri con fine di arricchimento

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.11.2006, PRPEN

Titolo:

facilitare il soggiorno illegale di due stranieri con fine di arricchimento

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cf. 2 LDDS

Incarto n.

10.2005.310/CEG

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri,

per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile __________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitandoli in un appartamento di sua proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti all’interno dell’ente locato;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno 2005 n. DA 2108/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2005;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il AINQ1con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste __________ , __________, __________ il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio patrocinato;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile __________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitan-doli in un appartamento di sua proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti all’interno dell’ente locato?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

assegna le tasse e le spese per complessivi fr. 220.-- allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 20.-- testi

fr. 220.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 124, Art. 125, Art. 126, and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.