Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.324

Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.02.2006, PRPEN

Titolo:

Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 186 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2005.324

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

per avere, a __________, il 29.3.2003,

dopo un battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo, saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto si introduceva nel giardino di LESA 1;

perseguito con decreto d’accusa no. DA 2216/2005 di data 13 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 9 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 29/30 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evoca dapprincipio la particolarità delle vicissitudini che avevano coinvolto le moglie e i figli della famiglia della parte lesa; una vicenda che si è tuttavia conclusa bene, dal momento che la moglie e i figli del querelante hanno nel frattempo trovato una certa pace. In secondo luogo, egli spiega che voleva essere presente al dibattimento per sostenere che non era affatto entrato nella proprietà del querelante, come ha chiarito durante il dibattimento; una persona, la parte lesa, che – a suo dire – poteva essere pericolosa, che era malata, pallida e sconnessa nel modo di parlare. In conclusione, proclama la sua innocenza, rimettendosi in ogni caso al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

per essersi, a __________, il 29.3.2003,

dopo un battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo, saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto introdotto nel giardino di LESA 1?

2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

3. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 186 CP; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto no. 1, ritenuti superati tutti gli altri;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP,

e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 186 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 252 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 32 — read in the version of November 27, 2005; the act was consolidated again on May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.