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10.2005.336

entrare in un luogo pubblico malgrado la diffida

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.336

Data decisione, Autorità: 05.05.2006, PRPEN

Titolo:

entrare in un luogo pubblico malgrado la diffida

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 186 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2005.336

DA

Bellinzona maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di violazione di domicilio;

per essere entrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, che lo avevano già regolarmente diffidato, nell’hotel __________ di __________, e per esservisi intrattenuto, nonostante l’esplicita ingiunzione ad andaresene fatta dagli aventi diritto;

fatti avvenuti a __________ il __________

perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno 2005 n. DA 2328/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 5 luglio 2005;

indetto il dibattimento in data 5 maggio 2006, al quale l'accusato, citato a mezzo raccomandata del 24 febbraio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con scritto 27.02.2006, postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di violazione di domicilio, art. 186,

per essere,

a __________ il __________,

entrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, che lo avevano già regolarmente diffidato, nell’hotel __________ di __________, e per esservisi intrattenuto, nonostante l’esplicita ingiunzione ad andaresene fatta dagli aventi diritto?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 9, 18, 48, 49, 63 e segg., 186 CP; 9 e segg., 273 e segg, 277 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1 e 3;

dichiara ACCU autore colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

per essere,

a __________ il __________,

entrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, che lo avevano già regolarmente diffidato, nell’hotel __________ di __________, e per esservisi intrattenuto, nonostante l’esplicita ingiunzione ad andaresene fatta dagli aventi diritto;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti sono state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato

in contumacia è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi, ritenuto che per le tasse e le spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 __________

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 186 — read in the version of April 1, 2006; the act was consolidated again on July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.