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10.2005.376

Appropriarsi di mobili di terzi situati all'interno dell'appartamento preso in locazione.

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 10.2005.376

Data decisione, Autorità: 02.03.2007, PRPEN

Titolo:

Appropriarsi di mobili di terzi situati all'interno dell'appartamento preso in locazione.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

art. 138 cf. 1 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2005.376, 10.2005.377

DA

Bellinzona

2 marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

ACCU 2

(difesi da: Avv. DI 1)

ACCU 1

prevenuto colpevole di appropriazione indebita,

per essersi appropriato, in correità con altri, di cose mobili altrui, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto; e meglio, per avere, a CH- __________, nel periodo 1.3.2001/30.4.2001, in correità con la moglie ACCU 2, illecitamente asportato dalla casa di abitazione di proprietà del defunto LESA 1 da loro locata, in data 1.9.2000, mobili e suppellettili di proprietà di quest'ultimo, per un valore complessivo di ca. CHF 10'000.- trasferendoli in seguito presso il loro nuovo domicilio, in Italia, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

fatti avvenuti a __________ __________, nel periodo 01.03.2001-30.04.2001;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2608/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

ACCU 2

prevenuta colpevole di appropriazione indebita,

per essersi appropriata, in correità con altri, di cose mobili altrui, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto; e meglio, per avere, a CH- __________, nel periodo 1.3.2001/30.4.2001, in correità con il marito ACCU 1, illecitamente asportato dalla casa di abitazione di proprietà del defunto LESA 1, da loro locata, in data 1.9.2000, mobili e suppellettili di proprietà di quest'ultimo, per un valore complessivo di ca. CHF 10'000.- trasferendoli in seguito presso il loro nuovo domicilio, in Italia, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 01.03.2001-30.04.2001;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2609/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

viste le opposizioni ai decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 26 luglio 2005;

indetto il dibattimento 2 marzo 2007 alle ore 14:00, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre l’accusato era assente giustificata (certificato medico), il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali nei confronti dell’accusata;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento di entrambi gli accusati;

sentita la teste __________, la quale ha dichiarato che __________, all’inizio del periodo di locazione, le ha detto che gli accusati “avrebbero potuto fare ciò che volevano dei mobili, fatta eccezione per soli tre apparecchi” che sono rimasti a __________;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

5. È ACCU 2 autrice colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

6. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

7. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.138 cofra 1 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1, 3, 5 e 7 e come segue ai quesiti 2, 4, 6 e 8

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CO per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2608/2005 dell’11 luglio 2005;

proscioglie ACCU 2 dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CO per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2609/2005 dell’11 luglio 2005;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.