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10.2005.38

incussione di timore attraverso minacce di morte

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.11.2005, PRPEN

Titolo:

incussione di timore attraverso minacce di morte

MINACCIA

LESA 1

Incarto n.

10.2005.38/MAM

DA

Bellinzona novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Michele Maggi

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di minaccia

per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 122/2005 del 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in

data 25 gennaio 2005,

indetto il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha

partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli

commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in

dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla

corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6. Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1 e 6;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal capo di imputazione di minaccia;

ordina le tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice La segretaria

Michele Maggi Laura Rossini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 180 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 9, Art. 257, and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.