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10.2005.399

circolare ripetutamente malgrado la revoca della licenza di condurre

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.02.2006, PRPEN

Titolo:

circolare ripetutamente malgrado la revoca della licenza di condurre

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2005.399/CEG

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver ripetutamente condotto l’autovettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________-__________;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 n. DA 2974/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005;

indetto il dibattimento 21 febbraio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 dicembre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente, a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti, condotto l’autovettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________-__________?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico in data __________?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cifra 3 cpv. 1, 49 cifra 3 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2974/2005 del 14 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);

3. al pagamento della tassa di giustizia 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80893),

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'650.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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