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10.2005.40

circolato con la vettura alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.40

Data decisione, Autorità: 18.04.2005, PRPEN

Titolo:

circolato con la vettura alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2005.40/pg

DA

Bellinzona aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Ford targata TI __________ alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, accertate dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph così come consentito dalle apposite direttive federali in materia;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;

fatti av fatti avvenuti l’8 ottobre 2004 sul tratto stradale tra __________ e __________;

perseguito con decreto d’accusa del 24 gennaio 2005 n. DA 283/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2005;

indetto il dibattimento 18 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale il quale chiede in via principale, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento del suo assistito; in via subordinata la riduzione della velocità imputata e lo stralcio dell’infrazione nell’abitato con conseguente diminuzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Ford targata TI __________ fino alla velocità di 120 Km/h circa malgrado il vigente limite di 80 km/h, rispettivamente entrando in abitato, dove vige il limite di 50 km/h, alla velocità di circa 100 km/h; velocità accertate dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph così come consentito dalle apposite direttive federali in materia;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1'500.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 27 and Art. 32 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on December 1, 2005, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
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