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10.2005.401

Colpire al viso con un pugno.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.06.2006, PRPEN

Titolo:

Colpire al viso con un pugno.

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPC-TI

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.401/CEG

Bellinzona giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, in data 10 aprile 2005, davanti all’entrata della discoteca __________ di __________, per la quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla sicurezza, ca-gionato a CIVI 1, colpendolo al viso con un pugno, le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005 dell’Ospedale Regionale di __________ nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________ pure di __________;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2005 n. 2854/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- (duecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascor-so il periodo fissato dall’art. 80 CP rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa, limitatamente ai dispositivi n. 1, 3 e 4, interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 agosto 2005;

indetto il pubblico dibattimento in data 13 giugno 2006, sono comparsi l’accusato per-sonalmente assistito dal proprio difensore DI 1, oltre alla parte civile CIVI 1 con il suo__________, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con lettera 24 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, dato atto che il dispositivo n. 2 del decreto d’accusa, che rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è regolar-mente cresciuto in giudicato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la parte civile CIVI 1, __________, da __________ in __________, __________, celibe, disoccupato,

il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP; viene sentito senza delazione di giuramento (art. 139 CPP);

il teste __________ , __________, da __________ in __________, celibe, consulente finanziario,

il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura:

il teste __________, __________, cittadino italiano, residente in __________, __________, separato, agente di sicurezza,

il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;

la teste __________, __________, da __________ in ____________________, nubile, studentessa,

la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette:

il patrocinatore di parte civile il quale postula la conferma del decreto impugna-to;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, richiaman-dosi alla legittima difesa e domandando la rifusione di un congruo importo a titolo ripetibili;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, in data 10 aprile 2005, davanti all’entrata della discoteca __________, per la quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla sicurezza, cagionato a CIVI 1, colpendolo al viso con un pugno, le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005 dell’Ospedale Regionale di __________ nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________ pure di __________?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1. Può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 1 o 2 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere riconosciute ripetibili a favore dell’accusato e se si in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 2, 3 e 4; negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 5; come segue al quesito posto sub 6;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2854/2005 del 28 luglio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.-- per complessivi fr. 1’050.-- (millecinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

dà atto che il dispositivo n. 2 del decreto d’accusa, che rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è regolarmente cresciuto in giudicato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 350.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 500.-- testi

fr. 1'050.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 80 and Art. 307 — read in the version of April 1, 2006; the act was consolidated again on July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 124, Art. 125, Art. 126, Art. 139, and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.