Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.412

Colpire ripetutamente con pugli e calci

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.412

Data decisione, Autorità: 13.01.2006, PRPEN

Titolo:

Colpire ripetutamente con pugli e calci

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.412

DA

Bellinzona gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DUF 1,

prevenuto colpevole di lesioni semplici

per avere, a __________, in data __________, colpito ripetutamente CIVI 1 con pugni e calci, causandogli una commozione celebrale, una ferita lacero contusa sopra l’occhio destro e varie contusioni, come riferito dal certificato medico dell’Ospedale regionale di __________, agli atti;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 2907/2005 di data 10 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 agosto 2005 dalla parte civile;

indetto il dibattimento in data 13 gennaio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre la parte civile con scritto 10 gennaio 2006 ha comunicato di non presenziare al pubblico dibattimento, il Sost. Procuratore pubblico con scritto 15 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non si oppone alla conferma del decreto d’accusa, rilevando che il presente dibattimento è stato indetto a seguito dell’opposizione ingiustificata della parte civile, motivo per il quale si riserva di opporre le spese cagionate ad eventuali pretese della parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulla spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2907/2005 del 10 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso

il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.