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10.2005.42

per avere offeso l'onore

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.42

Data decisione, Autorità: 06.04.2005, PRPEN

Titolo:

per avere offeso l'onore

INGIURIA

art. 177 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.42/bep

DA

Bellinzona aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da:)

prevenuto colpevole di ingiuria

per avere, il 9 settembre [recte agosto] 2004, a __________, alla presenza di terze persone, offeso l'onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo: "sei un figlio di puttana, devi farti inculare da tuo padre, te la farò pagare";

reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA __________ di data __________ 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 6 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con scritto 8 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusato impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testi __________, __________ e __________;

sentita la parte civile, la quale chiede il pagamento di fr. 3'000.- come torto morale e di fr. 232.- come risarcimento di spese giudiziarie;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulla spese.

3. Sulle pretese della parte civile che chiede il versamento di fr. 3'000.- come torto morale e fr. 232.- come risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 177 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________ del __________ 2005 e avvenuti il 9 agosto 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 280.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 580.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.