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10.2005.44

al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.06.2005, PRPEN

Titolo:

al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"

FALSITÀ IN DOCUMENTI TRUFFA

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.44 ROC/MAM

DA

Bellinzona giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;

ritenuto colpevole di 1. truffa,

per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di via __________ a __________ di proprietà di __________ - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della __________ di ____________________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr. 2'300.--;

2. falsità in documenti,

per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 28 giugno 2004 no. DA 2237/2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 50.--.

ed inoltre

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

13 luglio 2004;

rilevato che per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia in data 11 novembre 2004 dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

preso atto che con lettera del 25.11.2004, il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;

indetto il pedissequo dibattimento 10 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato il quale ammette i fatti del decreto d’accusa impugnato, postulando

la sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale e,

subordinatamente, una massiccia riduzione della pena. Si dichiara comunque

dispiaciuto per quanto accaduto e si appella in ogni caso alla clemenza del

Giudice, pur tenendo a precisare che il movente scatenante alla base dei reati

indicati nel decreto d’accusa impugnato è stato quello della sua precaria

situazione finanziaria che attanagliava il prevenuto al momento dei fatti e che

lo attanaglia a tutt’oggi, essendo questi a beneficio dell’assistenza;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1. truffa

per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr. 2'300.--.

1.2. falsità in documenti

per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca.

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5. In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 3;

dichiara ACCU 1,

colpevole di

1. truffa,

per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr. 2'300.--;

2. falsità in documenti,

per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;

di conseguenza

condanna ACCU 1

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, da espiare.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- (aumentata a Fr. 500.-- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle spese giudiziarie di Fr. 100.-- (cento).

ordina 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.

100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr. 200.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257, Art. 276, and Art. 277 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.