10.2005.473
annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti
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Numero d'incarto:
Data decisione, Autorità: 14.11.2005, PRPEN
Titolo:
annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti
DENUNCIA INFONDATA
art. 9 CPP-TI
Incarto n.
10.2005.473
DA
Bellinzona novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti
avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;
considerato che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;
richiamati gli art. 9 e segg. CPP;
proscioglie ACCU dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
carica le spese allo Stato.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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