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10.2005.473

annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.11.2005, PRPEN

Titolo:

annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti

DENUNCIA INFONDATA

art. 9 CPP-TI

Incarto n.

10.2005.473

DA

Bellinzona novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;

fatti

avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;

preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;

ritenuto che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;

considerato che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;

richiamati gli art. 9 e segg. CPP;

proscioglie ACCU dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

carica le spese allo Stato.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 9 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.