Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.478

Sottrazione di un motovecolo e di una autovettura; circolazione malgrado la revoca e acquisto per uso personale di 120 grammi di cocaina

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.478

Data decisione, Autorità: 12.01.2006, PRPEN

Titolo:

Sottrazione di un motovecolo e di una autovettura; circolazione malgrado la revoca e acquisto per uso personale di 120 grammi di cocaina

CONSUMO DI STUPEFACENTI FURTO D'USO GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR art. 19 let. a cf. 1 LSTUP

LESA 1

Incarto n.

10.2005.478

DA

Bellinzona gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Elena Perazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,

per aver sottratto il motoveicolo __________ targato TI__________ del fratello __________, per farne uso;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr;

2. circolazione malgrado la revoca,

per aver condotto il motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________;

fatti avvenuti a __________ il __________reato previsto dall’art. 95 cifra 2 v.LCStr;

3. infrazione alle norme della circolazione,

per aver condotto l’autovettura marca __________ targata TI __________ di proprietà del fratello __________, essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 v.LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 ONC;

4. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 120 grammi di cocaina;

fatti avvenuti a __________ fra il mese di __________ e il __________;

reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 22 settembre 2005 n. 3563/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005;

indetto il dibattimento 12 gennaio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 dicembre 2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. furto d’uso

1.2. circolazione malgrado la revoca

1.3 infrazione alle norme della circolazione

1.4 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 v., 90 cifra 1 v.LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCStr; art. 2 cpv. 1 ONC; 19a cifra 1 LStup; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3563/2005 del 22 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 500.-;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26 and Art. 31 — read in the version of December 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 2 — read in the version of October 1, 2005; the act was consolidated again on March 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.