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10.2005.480

ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.480

Data decisione, Autorità: 04.04.2006, PRPEN

Titolo:

ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

DIFFAMAZIONE INGIURIA LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 2 CPS art. 173 cf. 1 CPS art. 177 cpv. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

Incarto n.

10.2005.480

DA

Bellinzona aprile 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici (ripetute),

per avere ripetutamente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 2, e meglio

· a __________, in data 28 gennaio 2005, colpendola con la gamba del tavolo alle gambe, cagionatole le lesioni attestate nel certificato medico di data 1 febbraio 2005 del dr. med. __________, nonché

· a __________, in data 18 aprile 2005, colpendola con dei pugni, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data 18 aprile 2005 __________;

2. diffamazione,

per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione, e meglio, a fine febbraio 2005, ad __________, riferendo a CIVI 3 e __________ che a sua moglie “è una puttana, ha rubato fr. 50'000.-- presso il ristorante __________ ad __________, dove lavora”;

3. ingiuria (ripetuta),

per avere, a __________, in data 13 febbraio 2005, mediante scritti inviati a CIVI 2 tacciandola di “troia” nonché asserendo:

· “quando è rimasta incinta in segreto .. ha ingerito una manciata di pillole per abortire bastardo”

· “la tua è una denuncia falsa”

· “tu vai dal dottore e gli paghi falsi papiri”

offeso il di lei onore;

4. minaccia (ripetuta),

per avere, a __________, in data 15 gennaio 2005. comunicando al telefono al minore.: “questa è casa CIVI 1? Sono ACCU 1, di questo a tuo padre, io l’ammazzo, di allontanarsi da mia moglie” incusso timore a CIVI 1 nonché a __________ presso __________, in data 30 marzo 2005, riferendo a CIVI 3 la seguente minaccia “ti ammazzo, scorrerà sangue”, incussole timore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177, 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66ter e 68 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre 2005 n. DA 3687/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3. Le parti civili CIVI 2, CIVI 1 e CIVI 3 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, le parti civili e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame delle parti civili;

sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto lo concerne;

sentita la parte civile CIVI 3, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’imputazione per non aver commesso i fatti che gli vengono rimproverati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetute lesioni semplici,

1.2. Diffamazione,

1.3 Ripetuta ingiuria,

1.4. Ripetuta minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68, 123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS,

2. diffamazione, art. 173 CPS,

3. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

4. ripetuta minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13 febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005 del 5 ottobre 2005;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.