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10.2005.486

consumo di marijuana per un periodo imprecisato

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.486

Data decisione, Autorità: 14.02.2006, PRPEN

Titolo:

consumo di marijuana per un periodo imprecisato

CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19 let. a LSTUP

Incarto n.

10.2005.486

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo 1 ottobre __________ - 19 agosto __________, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3502/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 11 gennaio 2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3502/2005 del 19 settembre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a __________ e in altre località non meglio precisate nel periodo 1 ottobre __________ -19 agosto __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3502/2005 del 19 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19 and Art. 19a — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.