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10.2005.489

coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.489

Data decisione, Autorità: 14.02.2006, PRPEN

Titolo:

coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.489

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo tra il 1 ottobre 2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1 kg di marijuana;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale, dopo aver meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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