Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2005.495

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.495

Data decisione, Autorità: 28.03.2006, PRPEN

Titolo:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2005.495

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 23 giugno 2005 per il periodo 1 luglio 2005 - 2 ottobre 2005;

fatti avvenuti a __________ il 12 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3769/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione e di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento, non ritenendo sufficienti le testimonianze degli agenti di polizia a controvertire le concordi versioni fornite dall’imputato e dall’altro teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 5 giorni di detenzione e di 60 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato,

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.