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10.2005.499

lesioni causate con pugni e calci

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.499

Data decisione, Autorità: 21.03.2006, PRPEN

Titolo:

lesioni causate con pugni e calci

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.499

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, ad Ascona, il 9 luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________ agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 ottobre 2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento e di torto morale;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7 febbraio 2006?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti ad Ascona il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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