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10.2005.505

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.505

Data decisione, Autorità: 23.02.2006, PRPEN

Titolo:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2005.505

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di guida senza licenza o nonostante revoca,

per aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 25 novembre 2004 per il periodo 3 gennaio 2005 - 4 luglio 2005, periodo poi prolungato il 16 giugno 2005 fino al 4 marzo 2006;

fatti avvenuti a Breganzona il 30 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6 giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 23 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà più infrazioni;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione, di 30 (trenta) giorni di detenzione e di 15 (quindici) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 25 ottobre 2004, il 9 maggio 2005 ed il 6 giugno 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:

- 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

- 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

- 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.