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10.2005.507

accuse al proprio legale mediante uno scritto inviato a terze persone di avere rubato soldi all'imputato

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.507

Data decisione, Autorità: 22.03.2006, PRPEN

Titolo:

accuse al proprio legale mediante uno scritto inviato a terze persone di avere rubato soldi all'imputato

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.507

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, a Massagno, in data 25 maggio 2005, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio inviando a terze persone lo scritto di data 25 maggio 2005 contenente la seguente espressione: “mi restituisca i miei soldi che lei mi ha rubato”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3971/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 22 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù dell’art. 173 cifra 2 CPS, sia perché l’affermazione era vera, sia perché aveva buoni motivi per considerale vere in buona fede, preso atto dell’atteggiamento della parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti a Massagno il 25 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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