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10.2005.52

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 01.07.2005, PRPEN

Titolo:

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE LAVORO SENZA PERMESSO

art. 199 CPC-TI art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2005.52

DA

Bellinzona

1° luglio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lucia Andina per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione

per avere,

· a __________, presso __________, dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ al __________

infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla polizia cantonale;

2. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 svolto attività lucrativa abusiva, omettendo di notificarsi ed essendo priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 291/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese giudiziarie;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost. Procuratore pubblico mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4/7 marzo 2005, non è comparsa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione

1.2. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 291/2005 del 22 gennaio 2005;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 300.-;

2.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 63 and Art. 199 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.