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10.2005.524

Colpire una persona al viso con un vaso.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 04.07.2006, PRPEN

Titolo:

Colpire una persona al viso con un vaso.

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPC-TI

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.524/CEG

DA

Bellinzona giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DIFE 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procurandogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3915/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;

indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al quale sono comparsi:

- l’accusato ACCU 1

- il suo difensore, DIFE 1

- la parte civile, CIVI 1

- il suo patrocinatore, PATR 1

mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il patrocinatore di parte civile che richiede la conferma del decreto impugnato;

il difensore, che chiede il proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia limitata ad una multa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1. Possono trovare applicazione gli art. 63 e 66 CP ?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. La parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 63, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

rinvia la parte civile per le sue pretese al competente foro civile;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.