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10.2005.53

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.53

Data decisione, Autorità: 01.07.2005, PRPEN

Titolo:

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE LAVORO SENZA PERMESSO

art. 199 CPC-TI art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2005.53

DA

Bellinzona

1° luglio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lara Bittana per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione

per avere,

· a __________, presso il ristorante __________, dal __________ per una decina di giorni

· a __________ presso __________, dal __________ per circa 2/3 giorni

· a __________ presso __________ durante un imprecisato periodo tra fine ottobre __________/inizio novembre __________

· a __________ presso __________ dal __________ sino __________, nonché dal dal __________ al __________

infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia;

2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 1, svolto attività lucrativa abusiva, senza notificarsi e sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 292/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost. Procuratore pubblico mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 marzo 2005 non è comparsa,

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

rettificati due errori di scrittura nel decreto di accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst; 9 e segg, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione

1.2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico così come corretto oggi.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 292/2005 del 22 gennaio 2005 così come corretto oggi;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 300.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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