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10.2005.540

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.10.2006, PRPEN

Titolo:

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

POSSESSO ILLECITO DI ARMI

art. 33 cpv. 1 LARM

LESA 1

Incarto n.

10.2005.540

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm

per avere, il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora un fucile sovrapposto cal. 12;

perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4134/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 4 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sartà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, 106 cpv. 3 CP).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15/16 novembre 2005;

indetto il dibattimento 27 ottobre 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 2/3 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale, alla luce delle incongruenze temporali, vuole escludere d’entrata che si sia trattato di una macchinazione. Il giorno del trasporto sarebbe stato un sabato, il 30 di luglio 2005, e ciò è incontrovertibilmente attestato dalla fattura emessa il 31 luglio 2005 dalla ditta __________ per un trasporto sul monte effettuato il giorno prima. Aggiunge che, a prescindere dal motivo di non andare a __________, l’istruttoria ha potuto accertare che l’imputato e il teste volevano andare al tiro di __________. Il patrocinatore dell’imputato invoca l’art. 28 LArm, specificando che i due volevano andare a tirare a __________ dove era previsto una competizione di tiro al piattello proprio il 30 luglio 2005. Conclude che gli art. 27 e 33 LArm non risulterebbero nella fattispecie applicabili, chiedendo, in sostanza, il proscioglimento del suo cliente o, in via sussidiaria, di mandarlo esente da pena in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LArm;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,

per avere, il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora un fucile sovrapposto cal. 12?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 27 e 33 LArm, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,

e carica le spese processuali allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 252 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 32 — read in the version of May 21, 2006; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Federal Act on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition, Art. 27, Art. 28, and Art. 33 — read in the version of March 1, 2002; the act was consolidated again on May 1, 2007, December 12, 2008, July 28, 2010, December 1, 2010, July 16, 2012, September 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2016, August 15, 2019, December 14, 2019, September 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, and September 1, 2023.