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10.2005.558

insulto "terrone di merda"; minaccia "ti gonfio io"

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.558

Data decisione, Autorità: 04.05.2006, PRPEN

Titolo:

insulto "terrone di merda"; minaccia "ti gonfio io"

INGIURIA MINACCIA

art. 177 cpv. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.558

DA

Bellinzona maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________ il 27 aprile 2005, colpito intenzionalmente con un pugno al volto ed un pugno al torace CIVI 1, provocandogli le lesioni di cui ai certificati del 27 aprile 2005 e 2 maggio 2005 della __________, agli atti;

2. ingiuria,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di i tacciandolo di “terrone di merda”;

3. minaccia,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 con la frase “ti gonfio io”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS

perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre 2005 n. DA 4162/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per non aver commesso i fatti addebitatigli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici,

1.2. Ingiuria,

1.3 Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68, 123 cifra 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a Lugano il 27 aprile 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “terrone di merda”;

2. minaccia, art. 180 CPS,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 minacciandolo di passare a vie di fatto se non avesse spostato il suo furgone;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. DA 4162/2005 del 9 novembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 indennità teste

fr. 690.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.