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10.2005.565

Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 30.07.2007, PRPEN

Titolo:

Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.565

DA

Bellinzona luglio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;

indetto il dibattimento 30 luglio 2007, al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13 luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________, si è regolarmente presentata al processo;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003 agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;

posti a giudizio, con il consenso della parte civile, i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

4. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile, e se sì in quale misura?

6. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 600.00 (seicento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al versamento alla parte civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 217, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 229 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.