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10.2005.601

Minacciare a parole una persona, fratturare un mignolo.

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Numero d'incarto: 10.2005.601

Data decisione, Autorità: 24.05.2007, PRPEN

Titolo:

Minacciare a parole una persona, fratturare un mignolo.

LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.601

DA

Bellinzona

24 maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, nel corso di una lite, causato a CIVI 1 la frattura del mignolo della mano sinistra e varie contusioni, come da certificato medico 6.11.2005 del Pronto soccorso dell’__________, agli atti;

minaccia,

per avere, nel corso della lite di cui al punto precedente, minacciato con parole l’incolumità fisica di CIVI 1;

fatti avvenuti a __________, zona "__________", in data __________;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 66 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 5 dicembre 2005 n. 4597/2005 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

Viste le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall’accusato e dalla parte civile di data 14 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005;

indetto il dibattimento il 24 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, la parte civile e il difensore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

visionata la registrazione VHS di cui al doc. 1;

appurato che il termine per interporre opposizione al DA da parte dell’accusato è stato rispettato e

considerato che, comunque, stante il mantenimento dell’opposizione della parte civile, il dibattimento è da considerarsi validamente indetto e giustificato;

che i fatti di cui al presente procedimento potrebbero avere una connotazione diversa rispetto a quella prospettata nel DA;

sentita la parte civile;

sentito il patrocinatore di parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 lesioni semplici?

1.2 vie di fatto?

1.3 minaccia?

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra, 126 , 177 cpv. 3 e 180 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e come segue ai quesiti 4 e 5;

proscioglie ACCU 1

dall’ accusa di minaccia, di lesioni semplici e di vie di fatto;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.