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10.2005.71

truffa consumata e mancata, vie di fatto con spray al pepe

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.02.2006, PRPEN

Titolo:

truffa consumata e mancata, vie di fatto con spray al pepe

TRUFFA VIE DI FATTO

art. 126 CPS art. 146 cf. 1 CPS

1. LESA 1

2. LESA 2

3. CIVI 1

patr. da: PR

Incarto n.

10.2005.71

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

ACCU 1,

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. truffa consumata e mancata,

per avere, a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato, con astuzia, CIVI 1 inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio; in specie, per avere, sottoscritto, in data __________, con CIVI 1 un contratto di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telechiosco 156, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il traffico telefonico sulla linea telechiosco a lei intestata sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sul collegamento n. __________ un importo complessivo di Frs. 67'227,90, di cui Frs. 39'904,20 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lei intestato presso __________, destinando detto importo a scopi privati;

fatti avvenuti a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo __________;

reato previsto dall’art. 146 cifra 1 CP, in relazione con l'art. 22 CP;

2. vie di fatto,

per avere commesso vie di fatto nei confronti del minorenne LESA 1, spruzzandogli in viso uno spray al pepe, provocandogli un'irritazione chimica dell'occhio sinistro;

fatti avvenuti a __________, il __________;

reato previsto dall’art. 126 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre 2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 39'904.20, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2005;

preso atto che con lettera 13 febbraio 2006 l’accusata ha ritirato l’opposizione limitatamente ai punti 1 e 3;

osservato che con scritto 14 febbraio 2006 il Procuratore pubblico non si è opposto a un eventuale rinvio al competente foro civile delle pretese di corrispondente natura, ritenuto che la Corte delle assise correzionali di Lugano nel procedimento contro i due coimputati conclusosi dopo l’emanazione del decreto di accusa in esame ha rinviato dette pretese al foro civile;

indetto il dibattimento 16 febbraio 2006, al quale sono presenti il difensore e il patrocinatore di parte civile, l'accusata regolarmente citata a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

viene data la parola al patrocinatore di parte civile, il quale conferma la pretesa di fr. 39'904.20;

viene data la parola al difensore, il quale chiede il rinvio delle pretese della parte civile al foro civile;

visti gli art. 41 e segg. CO; 265 e segg., 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 39'904.20;

2. Sugli oneri di questo giudizio.

rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

dà atto che i dispositivi per i quali è stata ritirata l’opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU 1:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

…

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

sono definitivi e il periodo di prova di cui al punto 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 dicembre 2004.”

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 22 and Art. 126 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 41 — read in the version of January 1, 2006; the act was consolidated again on April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.