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10.2005.87

circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.87

Data decisione, Autorità: 31.05.2005, PRPEN

Titolo:

circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana

CONSUMO DI STUPEFACENTI EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 19a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.87

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per avere, il 19 novembre 2004, a Lamone, circolato con l’automobile marca “Fiat Punto” targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia al minimo 0.91 g/kg al massimo 1.25 g/kg);

2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004 nel Cantone Ticino, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e marijuana;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 LCStr e 19a cifra 1 LStup, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS, 26, 31 e 55 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 n. DA 483/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 31 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale dichiara che i fatti non sono contestati e chiede pertanto che in considerazione degli aspetti soggettivi la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova prolungato ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Circolazione in stato di ebrietà,

1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68 cifra1 CPS; 26, 31, 55 e 91 cpv. 1 vLCStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 750.00 spese giudiziarie

fr. 1950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 55 and Art. 91 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on December 1, 2005, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.