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10.2005.90

sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.90

Data decisione, Autorità: 14.06.2005, PRPEN

Titolo:

sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA DANNEGGIAMENTO REATO DI POCA ENTITÀ SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 141 CPS art. 144 cpv. 1 CPS art. 172ter CPS art. 189 CPS art. 19a LSTUP

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.90

10.2005.220

DA

DA

Bellinzona giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , ,

prevenuta colpevole di 1. sottrazione di una cosa mobile,

per avere, a __________, località __________, il 5 settembre 2004, in danno di __________, ritenendo fosse irregolare e con l’intenzione di consegnarlo ad un legale, sottratto, senza intenzione di appropriarsene, un registratore Sanyo del valore di fr. 500.--, causando un pregiudizio considerevole al legittimo detentore (già restituito alla parte lesa);

2. violazione di domicilio,

per essere entrata nelle circostanze di cui sopra, indebitamente e contro la volontà di __________ sulla di lui proprietà al fine di portare via il registratore citato;

3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza autorizzazione, a __________, nel corso dell’anno, fino al 5 settembre 2004, coltivato una pianta di canapa, sequestrata dalla Polizia al momento del controllo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 141, 189 CPS, 19a LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 10 gennaio 2005 n. DA 63/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa n. DA 63/2005 interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall’accusata;

e inoltre

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento di poca entità,

per avere, a __________, nel corso del mese di maggio del 2004, graffiando la scritta __________ rendendola illeggibile, intenzionalmente danneggiato un cartello indicante la proprietà privata di __________;

2. violazione di domicilio,

per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nelle surriferite circostanze, nella proprietà di __________, allo scopo di commettere il danneggiamento di cui sopra;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 144 cpv. 1, 172ter, 186 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. DA 1186/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa DA 1186/2005 interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 14 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’imputata e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l’accusata, la quale si dichiara non colpevole per tutti i capi di imputazione a lei ascritti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Sottrazione di una cosa mobile,

1.2. Ripetuta violazione di domicilio,

1.3 Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

1.4. Danneggiamento,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nei decreti d'accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005 e n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68, 141, 144 cpv. 1, 172ter, 186 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. sottrazione di una cosa mobile, art. 141 CPS, in combinazione con l’art. 172ter CPS,

2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1, in combinazione con l’art. 172ter CPS,

3. ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 5 settembre 2004, nonché nel mese di maggio 2004, nelle circostanze descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005 e ai punti nri. 1 e 2 del decreto d’accusa n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005;

e la proscioglie dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti al punto n. 3 del decreto d’accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.