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10.2006.104

Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.06.2006, PRPEN

Titolo:

Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.

PORNOGRAFIA

art. 197 let. bis cf. 3 CPS

Incarto n.

10.2006.104

DAC

Bellinzona giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di pornografia,

per essersi:

a) tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente,

procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;

b) procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;

reato previsto dall’art. 197 cifra 3bis CP;

fatti

avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;

perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo ai quesiti

1. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

2. Sugli oneri dell’odierno giudizio.

visti gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

ordina la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.