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10.2006.14

opposizione tardiva

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.08.2006, PRPEN

Titolo:

opposizione tardiva

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPS art. 210 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.14

DA

Bellinzona agosto 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 ,

siccome

ritenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;

fatti

avvenuti il 21 ottobre 2005 a __________;

reato previsto dall' art. 90 cifra 2 LCS;

e meglio come al decreto d’accusa no. DA 4805/2005 di data 14 dicembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna:

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 600.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

Vista l'opposizione interposta in data 3/4 gennaio 2006 dall'accusato;

considerato che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ __________ il 14 dicembre 2005;

che, da una verifica postale, tale decisione è stata notificata al destinatario il 15 dicembre susseguente (cfr. verifica postale dell’invio raccomandato 98.00.650051.__________ agli atti);

che, nella fattispecie, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il giorno seguente a quello della notifica, ossia il 16 dicembre 2005, e veniva a scadere il 30 dicembre 2005;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, __________, datata 3 gennaio 2005 e intimata quello stesso giorno, risulta dunque tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

che, volendo anche interpretare lo scritto del prevenuto quale domanda di restituzione in intero per inosservanza del termine, il fatto che l’accusato avesse appena finito la scuola reclute e non riuscisse a fare niente (cfr. doc. 5), non giustifica ancora una simile richiesta (cfr. art. 21-22 CPP), dato che il signor ACCU 1 non spiega (né dimostra), quando avrebbe terminato la scuola reclute (prima o dopo il 15 dicembre 2005?) e/o perché l’esecuzione del servizio militare gli avrebbe impedito di formulare tempestivamente l’opposizione al decreto di accusa in parola; e ciò a maggior ragione ove si pensa che egli aveva ritirato la decisione del Magistrato inquirente già il 15 dicembre 2005;

in applicazione degli art. 208 segg. CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Distinta spese a carico di ACCU 1 __________:

fr. 30.00 tassa di giustizia

fr. 40.00 spese giudiziarie

fr. 70.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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