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10.2006.145

Circolare con autoveicolo con applicata targa di controllo come targa decorativa in aggiunta a quella originale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.145

Data decisione, Autorità: 15.09.2006, PRPEN

Titolo:

Circolare con autoveicolo con applicata targa di controllo come targa decorativa in aggiunta a quella originale

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE

art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.145/CEG

DA

Bellinzona settembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuto abuso delle targhe,

per aver ripetutamente condotto l’autoveicolo __________ con applicata abusivamente sulla parte anteriore, in aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________ da lui acquistata come targa decorativa;

fatti avvenuti nella regione del __________ fra __________ /__________ e __________ /__________ __________;

reato previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1005/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2006;

indetto il dibattimento 15 settembre 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore. DI 1, mentre il AINQ 1 con lettera 21/24 luglio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ricorda che l’art. 10 cpv. 1 LCStr prevede che i veicoli a motore devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. Il veicolo agricolo dell’accusto rispettava questi presupposti. Per l’art. 162 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali i veicoli a motore agricolo sono muniti di una (sola) targa; questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. ACCU 1 ha correttamente applicato l’unica targa ricevuta dalla Sezione della circolazione sulla parte posteriore del camion agricolo. Nel posto vuoto (anteriore) l’accusato ha applicato una targa decorativa, che si distingue chiaramente dall’altra per la mancanza delle lettere “TI” e del puntino nonché per la presenza degli stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino. Non v’è stata alcuna alterazione o contraffazione dell’oggetto originale né volontà di riprodurlo. Mai l’accusato ha avuto volontà di compiere atti illeciti così che in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l’art. 20 CP (errore di diritto).

In conclusione la difesa chiede il proscioglimento; in via subordinata che il giudice prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 20 CP. Infine postula la restituzione nella forma del dissequestro della targa decorativa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuto abuso delle targhe, per aver ripetutamente condotto nella regione del __________ fra __________ /__________ __________ e __________ /__________ __________ l’autoveicolo __________ con applicata abusi-vamente sulla parte anteriore, in aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________ da lui acquistata come targa decorativa?

2. Può trovare applicazione l’art. 20 CP (errore di diritto)?

3. In caso di condanna, quale deve essere la pena?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere ordinata la confisca della targa verde __________?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 10 LCStr; 162 cpv. 1 frase 1 e 2 dell’Ordinanza concernen-te le esigenze tecniche per i veicoli stradali; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue ai quesiti posti sub 5 e 6, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ripetuto abuso delle targhe;

ordina il dissequestro della targa verde __________ con stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona.

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80110).

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 10 — read in the version of December 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.