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10.2006.148

Omissione, da parte di un datore di lavoro, di riversare all'ufficio competente le ritenute dei contributi paritetici impgiegandoli invece per proprio profitto.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.11.2006, PRPEN

Titolo:

Omissione, da parte di un datore di lavoro, di riversare all'ufficio competente le ritenute dei contributi paritetici impgiegandoli invece per proprio profitto.

CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO

art. 8 cpv. 1 LAVS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.148/CEG

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da: di1

prevenuta colpevole di infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per essersi sottratta, durante il periodo 1.1.2003-31.12.2003, a __________, nella sua qualità di amministratrice unica della __________ e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi paritetici AVS/AD/AF, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a proprio profitto o di terzi le ritenute dei contributi paritetici di complessivi fr. 4'857.50;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS;

perseguita con decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. DA 1316/2006 del, AINQ1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'857.50, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 28 marzo 2006;

indetto il dibattimento 7 novembre 2006, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal DI 1, mentre il AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti Il teste __________ , detto anche __________, __________, cittadino italiano, in __________, non coniugato, taxista,

il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita, postulando altresì la rifusione di ripetibili;

per ultimo l'accusata;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di infrazione la LF su l'assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti, per essersi sottratta, durante il periodo 1.1.2003-31.12.2003, a __________, nella sua qualità di amministratrice unica della __________ e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi paritetici AVS/AD/AF, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a proprio profitto o di terzi le ritenute dei contributi paritetici di complessivi fr. 4'857.50?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere riconosciute le pretese della CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6. Devono essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?

7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, affermativamente al quesito posto sub 6, decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

assegna tasse e spese, per totali fr. 250.--, allo Stato, che rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 300.— a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

CIVI 1,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 1 — read in the version of July 1, 2006; the act was consolidated again on December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.