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10.2006.155

condurre in stato di grave ubriachezza (min. 2.56 - max 3.11 gr. per mille)

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.10.2006, PRPEN

Titolo:

condurre in stato di grave ubriachezza (min. 2.56 - max 3.11 gr. per mille)

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.155/CEG

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine

per aver condotto l’autovettura Opel targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max. 3.11 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 18 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1027/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'800.-- (milleottocento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 marzo 2006;

indetto il dibattimento 3 ottobre 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l’accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena sia ridotta. Egli specifica che la sua entrata media mensile netta si aggira sui fr. 2'000.--: il periodo professionale è molto difficile ed egli lavora in proprio (senza dipendenti). Ricorda che il casellario giudiziale è illibato; c’era stata una revoca della licenza di condurre per due mesi nel lontanissimo 1970. La revoca della licenza è già stata espiata, dopo frequenza del corso Ingrado.

Infine segnala di non essere un bevitore abituale, senza intenzione di banalizzare quanto accaduto, che si rende conto essere grave;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per avere a __________ il 18 dicembre 2005 condotto l’autovettura Opel targata Ti __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max. 3.11 grammi per mille)?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1027/2006 del 13 marzo 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.— (mille);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (__________),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of December 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.