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10.2006.170

opposizione irricevibile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 20.04.2006, PRPEN

Titolo:

opposizione irricevibile

OPPOSIZIONE PRIVA D'OGGETTO

art. 208 CPP-TI art. 210 CPP-TI

Incarto n.

10.2006.170

DA

Bellinzona aprile 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lara Bittana per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

siccome

ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale;

fatti

avvenuti il 3 ottobre 2005 a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 1187/2006 di data 27 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 900.-- (novecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta in data 7 aprile 2006 dall'accusato;

considerato che lo scritto del difensore è da intendere come opposizione solo nell’eventualità che la multa, le tasse e le spese non fossero coperti dalla cauzione versata;

che, come risulta dal decreto di accusa stesso, la cauzione è sufficiente a saldare integralmente il dovuto;

che di conseguenza l’opposizione è priva di oggetto;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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