Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2006.186

Opposizione tardiva

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.186

Data decisione, Autorità: 16.05.2007, PRPEN

Titolo:

Opposizione tardiva

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.186

DA

Bellinzona

16 maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuta colpevole di vie di fatto, ingiuria e minaccia, e meglio come al decreto d’accusa no. DA 963/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1

vista l'opposizione interposta in data 12 aprile 2006 dall'accusata;

considerato che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di __________ il 9 marzo 2006;

che tale decisione non è stata ritirata dall’accusata, sicché il Ministero pubblico le ha trasmesso in data 23 marzo 2006 una copia per conoscenza del medesimo decreto (cfr. doc. 6);

che, nella fattispecie, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere, considerato il termine di giacenza di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31, 34 c. 3a/aa), il 18 marzo 2006 e veniva a scadere il 1. aprile 2006;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, __________, datata 12 aprile 2006, intimata il giorno stesso, risulta dunque tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

che, dallo scritto di opposizione dell’imputata altresì non si evincono degli elementi che giustifichino la sua inosservanza del termine; in simili evenienze, il mancato ritiro della raccomandata va esclusivamente addossato alla signora ACCU 1;

in applicazione degli art. 208 segg. CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Distinta spese a carico di ACCU 1, __________:

tassa di giustizia fr. 30.00

spese fr. 40.00

totale fr. 70.00

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208 and Art. 210 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.